Mobilità dei dipendenti pubblici - Art 34 bis

L’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 (come novellato dall’art. 16 della L. 183/2011) prevede che nel caso in cui una pubblica amministrazione rilevi un’eccedenza di personale “in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria”, o un “soprannumero”, in primo luogo deve dare un’immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e un’informativa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Trascorsi 10 giorni da tale informativa, l’amministrazione verifica la possibilità di pensionare unilateralmente gli esuberi ed in subordine verifica la possibilità di ricollocazione degli stessi nell’ambito della stessa amministrazione (per eventuali eccedenze limitate a determinati uffici) o tramite “mobilità guidata” (anche intercom-partimentale) verso altri Enti pubblici (previo accordo con gli stessi), aventi vacanze in organico e previo un esame da effettuare con le organizzazioni sindacali, da concludersi entro 30 giorni.

In ulteriore subordine gli eventuali esuberi che possono essere gradualmente riassorbiti entro 2 anni a seguito di cessazioni o pensionamenti e previo esame con le organizzazioni sindacali (da concludersi sempre entro 30 giorni) possono essere utilizzati, in relazione alla maggiore anzianità contributiva degli stessi, con forme contrattuali flessibili a tempo parziale (part-time o contratti di solidarietà).

Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione alle rappresentanze sindacali, il personale che non sia stato possibile impiegare diversamente deve essere collocato in disponibilità. Il lavoratore in disponibilità ha diritto ad un’indennità a carico dell’amministrazione di appartenenza, con eventuali rimborsi da parte del Ministero dell’Interno per Enti in dissesto finanziario, pari all’80% dello stipendio base (lordo) senza indennità accessorie e degli interi contributi previdenziali per una durata massima di 24 mesi, decorso infruttuosamente tale periodo o in caso di due rifiuti ad eventuali ricollocamenti nel territorio provinciale indicato, ci sarà la risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente in disponibilità. I soggetti collocati in disponibilità hanno diritto all’iscrizione in un apposito elenco detenuto da PoliS Lombardia per le amministrazioni pubbliche regionali ubicate nel territorio della Lombardia, al fine di provvedere ad eventuali ricollocazioni presso altri enti locali regionali che intendono assumere personale dello stesso profilo professionale.

La mancata attivazione delle suddette procedure “da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”.

Tutte le amministrazioni pubbliche devono provvedere ad una “ricognizione annuale” del proprio organico, al fine di verificare eventuali eccedenze di personale rispetto a: categoria, area e profilo professionale. In caso di inadempienza, tali amministrazioni «… non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere».

L’iscrizione nelle liste di disponibilità è possibile anche a seguito di accertata responsabilità disciplinare per “inefficienza” o “incompetenza professionale” (art. 55-sexies, D.Lgs. 165/2001).

Gli Enti lombardi interessati ad iscrivere personale pubblico negli elenchi regionali di disponibilità, dopo aver espletato la procedura illustrata in precedenza, devono compilare ed inviare a PoliS-Lombardia (tramite P.E.C.) il modulo presente in questa pagina fra i documenti allegati.

Unitamente dovrà essere trasmessa a PoliS Lombardia la documentazione dalla quale emerga la volontà dell’amministrazione di collocare del proprio personale “in disponibilità” ed il contratto individuale di lavoro sottoscritto con quest’ultimo.