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Accesso agli atti amministrativi

Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90, “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.

Gli interessati possono quindi richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi.

La legge di Regione Lombardia del 1° febbraio 2012, n. 1 riprende i contenuti della legge n. 241/90 prevedendo il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento.

Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90 (con modifica e integrazione della Legge 15/2005) è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni,imprese, ecc.) che dimostrino di avere un “interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Il diritto di accesso è riconosciuto anche alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, che dimostrino tale interesse.

Come previsto da Regione Lombardia nel Decreto n. 1806/2010 ai fini dell’esercizio del diritto d’accesso, al tradizionale rilascio di copia cartacea è stato affiancato l’utilizzo di supporti informatici (CD e flash pen), nonché la modalità di trasmissione telematica.

In ogni caso il richiedente deve:

  • comunicare gli estremi dell’atto (delibera, decreto o altro documento) o gli elementi che ne consentano l'individuazione;
  • certificare la propria identità ed eventualmente i propri poteri di rappresentanza;
  • motivare l’istanza in ordine all’interesse all’accesso.

Alla richiesta di accesso agli atti viene dato riscontro entro 30 giorni dalla domanda, salvo differimento disposto ai sensi di legge. L’istanza d’accesso può essere presentata compilando attraverso la compilazione dell’apposito modulo (Allegato 1), secondo le seguenti modalità:

  • consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di PoliS-Lombardia, in via Taramelli 12/F, 2° piano, 20124 Milano (Tel. +39 02 673830 308);
  • a mezzo posta a: PoliS-Lombardia, via Taramelli 12/F - 20124 Milano;
  • invio telematico dalla propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it

Il rilascio di copia è soggetto a diritti di segreteria di 0.10 euro per ciascun foglio (formato A4) che compone il documento per riproduzione cartacea, di 2,00 euro per riproduzione su supporto informatico dell’interessato (CD, flash pen).La mera consultazione dei documenti è gratuita.

L'eventuale rilascio di copie autentiche su richiesta dell’interessato resta soggetto all’imposta di bollo di Euro 16,00 ogni quattro pagine nei casi e ai sensi di legge e salvo i casi di esenzione da specificare e motivare a cura dell’interessato.

Modulo di accesso agli atti

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