L’accesso generalizzato è disciplinato dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013 (cd. “decreto trasparenza”) – ultimamente modificato dal d.lgs. 97/2016 - ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.
L’accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio, in caso di inadempienza, alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge. Rispetto all’accesso civico generalizzato, assistiamo, dunque, ad un rovesciamento della precedente prospettiva che comportava, appunto, l’attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora, invece, è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti a divenire centrale nel nuovo sistema, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), dove il diritto all’informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto le eccezioni.
L’acceso documentale ex Legge 241/90 (artt. 22 e segg.) si distingue dall’accesso generalizzato per obiettivi e modalità di esercizio. In particolare, la finalità dell’accesso documentale ex L. 241/90 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative e/o oppositive e difensive) che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari: infatti, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». Viceversa, rispondendo al generale principio di trasparenza, l’accesso civico generalizzato si configura come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e l’istanza “non richiede motivazione”. Inoltre, mentre l’accesso documentale ex L. 241/90 esclude perentoriamente l’accesso finalizzato a sottoporre l’amministrazione a un controllo generale, il diritto di accesso generalizzato – oltre che quello “semplice” – è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. In termini ancor più chiari, se è vero che la L. 241/90 consente un accesso più in profondità a dati pertinenti, purché motivato e sostenuto da un interesse rilevante del richiedente, è altrettanto evidente che l’accesso generalizzato consente un accesso meno in profondità ma certamente più esteso, garantendo una larga conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni. La distinzione appena esaminata si mostra essenziale per i soggetti destinatari della nuova disciplina, anche perché non v’è dubbio che l’ordinamento è ormai fortemente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell’attività amministrativa, dove la conoscibilità generalizzata degli atti diventa la regola.
I soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza devono dunque dotarsi, sostiene ANAC, di un regolamento interno sull'accesso che, consapevole delle distinzioni sopra esaminate, preveda la seguente struttura base:
- Sezione I: disciplina dell’accesso documentale ex Legge 241/90 (link alla modulistica);
- Sezione II: disciplina dell’accesso civico “semplice”, connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto trasparenza;
- Sezione III: disciplina dell’accesso generalizzato, con individuazione degli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato.